Art. 61.
(Decisione del ricorso).

      1. La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione,

 

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i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione di giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario del consiglio nazionale.
      2. La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio nazionale ed è notificata al ricorrente entro trenta giorni dal deposito della medesima. Ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio che risulta dall'albo professionale o dall'elenco speciale e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del consiglio del collegio nazionale e del consiglio del collegio regionale interessato.
      3. La decisione è notificata al procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione ove ha sede il collegio di appartenenza dell'interessato.